Art. 27 — Concorsi per il reclutamento del personale
I concorsi si svolgono nella forma decentrata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Possono essere decentrati a livello provinciale anche i concorsi per il personale insegnante della scuola media.
Testo vigente dal 21 agosto 1978
