L'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e' sostituito dal seguente: "Ove si manifestino lesioni che non permettono la continuazione della specifica attivita', l'ente alle cui dipendenze il medico presta servizio dovra' adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilita' permanente assoluta".

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-03-17;68~art3 · fonte del testo

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