[1]L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, e dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, e' sostituito dal seguente:

[2]"In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del Trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Zucchero........................... quintali 45.000 Caffe crudo........................ " 6.500 Surrogati di caffe'................. " 500 Cacao in grani..................... " 1.000 Te'................................. " 100 Semi di soja....................... " 8.500 Semi di arachidi................... " 1.500 Spirito, liquori, acquaviti, profu- merie alcooliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distil- lazione per usi familiari in pic- coli alambicchi................... ettanidri 1.500 Alcole denaturato.................. " 500 Birra.............................. ettolitri 15.000 Benzina............................ quintali 250.000 Gasolio............................ " 70.000 Petrolio........................... " 6.000 Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per uso domestico................. " 70.000 Olio lubrificante.................. " 6.000 Libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dalla amministrazione regionale lire 15.000.000 Attrezzature per l'agricoltura..... " 120.000.000 Attrezzature per l'industria, arti- gianato, turismo, commercio, sani- tarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valo- re)............................... " 1.500.000.000

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1057~art1 · fonte del testo

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