I primi due commi dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1959, n. 703, vengono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potra' superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni. Per le imprese in forma sociale od associate il limite puo' essere elevato fino a lire 400 milioni".

Testo vigente dal 9 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-07-19;553~artunico · fonte del testo

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