L'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di cui all'articolo 4 e' presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed e' composto di: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri un rappresentante del Ministero degli esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalita' giuridica e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio; quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere confermati".

Testo vigente dal 7 novembre 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1080~artunico · fonte del testo

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