Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 e' cosi' modificato:

  • a)il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
  • b)il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalita' e a quello di mortalita' infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-05;785~artunico · fonte del testo

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