All'articolo 4 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente: «9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione ne' all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in societa' aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.».
Testo vigente dal 19 ottobre 2019
