Il terzo comma dell'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ferme restando le altre disposizioni dello stesso articolo, e' sostituito dai commi seguenti: "Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello. Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori".

Testo vigente dal 19 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1187~artunico · fonte del testo

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