Le somme occorrenti per provvedere, dal 1 gennaio 1984, al trattamento economico dei giovani occupati presso:

  • a)le amministrazioni statali, sono annualmente iscritti nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata;
  • b)le province, i comuni e loro consorzi, le comunita' montane e le aziende municipalizzate, sono annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato, sulla base di apposite certificazioni, le cui modalita' saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
  • c)le regioni e gli altri enti territoriali di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge, esclusi quelli indicati nella precedente lettera b), sono annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro alle regioni, sulla base di apposita certificazione le cui modalita' saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I Ministri dell'interno e del tesoro potranno corrispondere, agli enti di cui alle precedenti lettere b) e c), anticipazioni trimestrali sulla base di apposita istanza annuale nella quale dovranno essere indicati, in particolare, il numero complessivo dei giovani occupati e l'ammontare globale della relativa spesa annuale presunta. Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l'80 per cento della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvedera' sulla base della certificazione di cui al precedente comma. Le somme che, anche a seguito della mobilita' del personale, dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, saranno portate in detrazione da quelle spettanti agli enti stessi a qualsiasi altro titolo.

Testo vigente dal 18 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-16;138~art7 · fonte del testo

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