Per ogni carriera, e per il ruolo operai, sono formate distinte graduatorie regionali degli aspiranti all'assunzione secondo il punteggio complessivo riportato da ognuno di essi nel concorso indicato nella domanda. Per le carriere direttive, di concetto ed esecutive si tiene unicamente conto del punteggio complessivo di merito, escluso ogni eventuale punteggio aggiuntivo per titoli nel caso di concorsi ad esami e titoli. Salvo il rispetto delle precedenze di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, a parita' di punteggio si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni. Le graduatorie sono formate da una commissione istituita con decreto del Ministro dei trasporti presso la sede centrale della Direzione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e costituita di norma da un dirigente generale e comunque da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in qualita' di presidente, e da altri due funzionari con qualifica di primo dirigente o appartenenti al ruolo ad esaurimento, in qualita' di membri; segretario della commissione e' nominato un funzionano con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale. La commissione di cui al precedente comma provvede, prima della formazione delle varie graduatorie regionali, ad omogeneizzare i sistemi di punteggio previsti dai vari concorsi, in modo da riportare i punteggi stessi ad un unico denominatore comune.

Testo vigente dal 16 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art6 · fonte del testo

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