Art. 2-bis — Obliterazione delle banconote denominate in lire
Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la societa' per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla societa' Poste italiane. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1 gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonche' quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto. 4. Le banche e gli uffici della societa' Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta
Testo vigente dal 15 dicembre 2001
