Art. 7-bis — Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio
I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di eta' superiore agli anni diciotto. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicita' dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. 4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere
Testo vigente dal 30 giugno 2020
