Art. 17-octies — Azioni di sostegno alla ricerca
Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:
- a)alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
- b)alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
- c)alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;
- d)alla realizzazione di un'unita' di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non e' sovraccarica;
- e)allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a d), con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilita', per la gestione del traffico in ambito urbano;
- f)alla ricerca sulle batterie ricaricabili.
Testo vigente dal 12 agosto 2012
