Art. 39-bis — Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti
1. La lettera tt) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' sostituita dalla seguente: "tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
- a)il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- b)il 50 per cento di calore di scarto;
- c)il 75 per cento di calore cogenerato;
- d)il 50 per cento di una combinazione delle precedenti"
Testo vigente dal 12 novembre 2014
