Art. 17 — Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale

Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attivita' rese nell'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790,00 nell'anno 2020, relativamente alle attivita' rese nell'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attivita' svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, per le attivita' svolte a decorrere dall'anno 2020. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Testo vigente dal 14 agosto 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art17 · fonte del testo

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