Titolo I – Sostegno alle famiglie
- Art. 1 — Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
- Art. 2 — Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE
- Art. 2-bis — Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
- Art. 2-ter — Utilizzo del risparmio degli enti locali
- Art. 3 — Blocco e riduzione delle tariffe
- Art. 4 — Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale