Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attivita' di gestione sostenibile delle citta' italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonche' il miglioramento della qualita' dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una citta' italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" e' conferito, in via sperimentale, a tre diverse citta' italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai fini di cui al comma 1, le citta' capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilita' delle attivita' urbane, migliorare la qualita' dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della citta' proclamata "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilita' ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo vigente dal 14 dicembre 2019

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-14;111~art4quater · fonte del testo

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