Art. 4-sexdecies — Consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1. In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonche' le societa' sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle societa', nonche' degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Testo vigente dal 31 dicembre 2008
