Art. 28-bis — Cooperative edilizie di abitazione
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della presente legge si considerano societa' cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprieta', in godimento ovvero in locazione, nonche', in via accessoria o strumentale, attivita' o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attivita' caratteristica delle cooperative di abitazione"
Testo vigente dal 29 aprile 2022
