Capo IV – Misure finanziarie urgenti
- Art. 14 — Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- Art. 15
- Art. 15-bis — Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103