Art. 4-quater — Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario.
Testo vigente dal 5 febbraio 2006
