Art. 20-bis — Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole
1. All'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o" sono inserite le seguenti: ", con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti,"
Testo vigente dal 16 luglio 2022
