Art. 1-quater — Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili

Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformita' a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 19 agosto 2010

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urn:nir:stato:decreto.legge:2010-07-08;105~art1quater · fonte del testo

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