Art. 14-quinquies — Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresi' le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
