Art. 1-bis — Incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile
Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero dei posti previsti dal comma 3 dell' articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato di ulteriori 90 unita'. In tali posti e' immesso anche il personale assunto a tempo determinato con ordinanza di protezione civile, in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, in possesso degli altri requisiti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005. Al relativo onere, pari a 1.780.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Testo vigente dal 29 gennaio 2006
