Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalita', l'infanzia e l'adolescenza, il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nonche' il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)riordino e razionalizzazione degli osservatori di cui al comma 1, anche attraverso una revisione dell'assetto organizzativo e di governance degli stessi;
  • b)semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali predisposte dagli osservatori di cui al comma 1, anche nella coerenza delle tempistiche;
  • c)riordino e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla programmazione e alla valutazione degli effetti dei piani di cui alla lettera b);
  • d)introduzione di modalita' di coordinamento fra gli osservatori di cui al comma 1, anche al fine di assicurare una maggiore interoperabilita' e favorire lo scambio di informazioni e dati. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e' adottato con cadenza quadriennale. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta dell'Autorita' politica delegata per la famiglia e le pari opportunita'. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo puo' adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Testo vigente dal 14 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-10;167~art19 · fonte del testo

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