Art. 13 — Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane

I piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresi' in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonche' quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non e' consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;158~art13 · fonte del testo

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