Art. 16 — Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere

E' istituita la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata «Giornata». L'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' individuato il giorno dell'anno dedicato alla Giornata. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonche' di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attivita' di informazione e di consolidare l'identita' nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 4 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-04;42~art16 · fonte del testo

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