A decorrere dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo imbarcato, un contributo mensile supplementare nelle misure indicate nell'annessa tabella A. Con la stessa decorrenza e' dovuto alla Cassa predetta, a carico del datore di lavoro, un contributo nella misura mensile di lire 1500 per ciascun iscritto alla gestione speciale della Cassa stessa appartenente al personale amministrativo.

Testo vigente dal 18 settembre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;724~art3 · fonte del testo

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