I medici alle dipendenze dei Comuni, delle Province e dei Consorzi relativi, assunti posteriormente al 1 gennaio 1899, ed in servizio al 1 gennaio 1950, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dalla data di assunzione in servizio in posti per i quali gli enti erano tenuti a versare i contributi personale e dell'ente, anche se il servizio stesso sia stato prestato a titolo provvisorio od interinale. L'obbligo di cui al comma precedente si estende ai veterinari ed agli ufficiali sanitari anche se interni, assunti, rispettivamente, dopo il 26 luglio 1902, e il 21 marzo 1904 ed in servizio al 1 gennaio 1950.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art20 · fonte del testo

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