Nel testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' aggiunto il seguente comma dopo il quinto comma dell'art 314: "Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - alla infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'O.M.I. e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici. In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovra' essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune".

Testo vigente dal 29 maggio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-04-28;346~artunico · fonte del testo

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