E' riconosciuta piena, validita' ed efficacia giuridica a tutti gli atti di alienazione a titolo oneroso compiuti dalla Organizzazione italiana del Lavoro, concernenti beni comunque appresi o recuperati sia direttamente che indirettamente dalla suddetta O.I.L. Quelli di tali beni, che non siano stati ancora alienati, sono venduti dal commissario liquidatore. Per effetto della alienazione, qualsiasi diritto preesistente sui beni di cui ai due comma precedenti e' estinto; gli interessati tuttavia potranno far valere le proprie pretese sul prezzo ricavato dalla alienazione dei beni stessi, detratto il quindici per cento a titolo di rimborso spese, mediante istanza diretta al commissario liquidatore. Ogni azione relativa a tali pretese deve comunque essere proposta o proseguita a pena di decadenza nei confronti dello stesso commissario liquidatore avanti l'autorita' giudiziaria di Milano competente per valore entro il termine di giorni centottanta dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 5 settembre 1949

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-08-05;594~art4 · fonte del testo

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