Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla, presente legge, e, a tal line, devono fornire al lavoratore solventi o prodotti a base di solventi, sono tenuti ad osservare per le materie, fornite, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5, relativamente ai requisiti prescritti per i solventi. I recipienti contenenti i solventi e i prodotti forniti dal committente devono essere muniti del contrassegno di tossicita', quando le materie suddette abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 9. I committenti devono mettere a disposizione dei lavoratori a domicilio anche i solventi eventualmente necessari per riportare i prodotti forniti alla consistenza d'uso.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;245~art10 · fonte del testo

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