Leggi e decreti
Leggi del 1888
123 leggi nel testo vigente, dalla più recente.
- Legge 30 dicembre 1888, n. 5880Che autorizza le provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa-Carrara e Treviso ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti inscritta nei loro rispettivi bilanci 1889 il limite medio nel triennio 1884-85-861 art.
- Legge 30 dicembre 1888, n. 5879Che autorizza la maggiore spesa di lire 25,700,000 per opere di bonificazione5 art.
- Legge 30 dicembre 1888, n. 5875Che autorizza la maggiore spesa di lire 22,575,501 per la costruzione delle strade provinciali e nazionali indicate nell'annessa tabella2 art.
- Legge 30 dicembre 1888, n. 5874Che autorizza il Governo a procurarsi le somme da destinarsi alle Casse patrimoniali per la esecuzione dei lavori e delle provviste indicate nell'annessa tabella2 art.
- Legge 30 dicembre 1888, n. 5866Sull'emigrazione20 art.
- Legge 30 dicembre 1888, n. 5865Che modifica la legge comunale e provinciale90 art.
- Legge 30 dicembre 1888, n. 5864Sui provvedimenti militari4 art.
- Legge 27 dicembre 1888, n. 5873Che converte il Collegio dei Cinesi, esistente in Napoli, in « Regio Istituto Orientale in Napoli »8 art.
- Legge 23 dicembre 1888, n. 5888Sulla pubblica sicurezza142 art.
- Legge 23 dicembre 1888, n. 5885Che istituisce in Roma una scuola normale di ginnastica educativa6 art.
- Legge 23 dicembre 1888, n. 5858Sul Monte delle pensioni per gl'insegnanti pubblici delle Scuole elementari40 art.
- Legge 22 dicembre 1888, n. 5849Sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno71 art.
- Legge 6 dicembre 1888, n. 5825Che deferisce alla Cassazione di Roma le cognizioni di tutti gli affari penali del Regno10 art.
- Legge 2 dicembre 1888, n. 5814Che aggrega il comune di Villa San Secondo (Alessandria) al mandamento di Montechiaro d'Asti2 art.
- Legge 22 novembre 1888, n. 5811Colla quale il Governo e' autorizzato a concedere un sussidio di lire 500,000 per le spese di bonifica polesana3 art.
- Legge 22 novembre 1888, n. 5801Con la quale il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare l'allegato Codice penale per il Regno d'Italia484 art.
- Legge 29 settembre 1888, n. 5710Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a dar piena ed intera esecuzione all'annesso trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana12 art.
- Legge 30 luglio 1888, n. 5618Portante modificazioni alle leggi anteriori sul servizio postale26 art.
- Legge 30 luglio 1888, n. 5601Converte in legge il Regio decreto 12 aprile 1888, N. 5331 (Serie 3ª), che modifica la tariffa generale per le dogane1 art.
- Legge 30 luglio 1888, n. 5597Colla quale e' approvata l'annessa Convenzione per un servizio postale settimanale marittimo tra Suez ed Aden31 art.
- Legge 26 luglio 1888, n. 5617Che autorizza i comuni di Montorio nei Frentani, Riccia, Agnone (Campobasso) e S. Giovanni la Punta (Catania) di eccedere colla sovraimposta ai tributi diretti il limite medio raggiunto nel triennio 1884-85-866 art.
- Legge 26 luglio 1888, n. 5616Colla quale i comuni indicati nell'elenco annesso sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio raggiunto nel triennio 1884-861 art.
- Legge 26 luglio 1888, n. 5615Che autorizza la Cassa dei Depositi e Prestiti a concedere un prestito al comune di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche3 art.
- Legge 26 luglio 1888, n. 5600Che autorizza la Cassa dei Depositi e Prestiti a concedere prestiti al comune di Campomaggiore per la ricostruzione degli edifizi distrutti dalla frana del 10 febbraio 18852 art.
- Legge 26 luglio 1888, n. 5594Che stabilisce le norme per l'arredamento dei palazzi demaniali all'estero, sedi di missioni di S. M. il Re d'Italia5 art.
- Legge 26 luglio 1888, n. 5593Che autorizza una spesa di sei milioni di lire per provvedere alla residenza del Parlamento Nazionale1 art.
- Legge 26 luglio 1888, n. 5589Concernente le misure stabilite per le concessioni di prestiti per la costruzione di fabbricati ad uso di abitazione, eretti nel perimetro del piano di risanamento della citta' di Napoli4 art.
- Legge 26 luglio 1888, n. 5588Che modifica alcuni articoli della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (Serie 3ª) concernente la emissione delle Cartelle agrarie6 art.
- Legge 26 luglio 1888, n. 5579Insequestrabilita' degli stipendi, assegni e pensioni3 art.
- Legge 26 luglio 1888, n. 5577Colla quale e' autorizzata la spesa di lire 600,000, occorrente all'acquisto d'un Palazzo ad uso della Regia Ambasciata a Madrid3 art.
- Legge 20 luglio 1888, n. 5550Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia77 art.
- Legge 15 luglio 1888, n. 5546Concernente il riordinamento delle Casse di risparmio32 art.
- Legge 15 luglio 1888, n. 5545Che accorda la naturalita' italiana ai commendatori Francesco e Luigi Teodoro Di Kossuth1 art.
- Legge 15 luglio 1888, n. 5544Colla quale i comuni, indicati nell'annesso elenco, sono autorizzati ad eccedere, colla sovrimposta ai tributi diretti, per l'anno 1888, la media raggiunta nel triennio 1884-861 art.
- Legge 15 luglio 1888, n. 5543Che autorizza il comune di Pescina (Aquila) ad eccedere la media della sovrimposta ai tributi diretti per trent'anni2 art.
- Legge 15 luglio 1888, n. 5542Il comune di Randazzo (Catania) e' autorizzato ad eccedere, colla sovrimposta ai tributi diretti, il limite medio raggiunto nel triennio 1884-861 art.
- Legge 15 luglio 1888, n. 5541Che autorizza i comuni di Montefortino (Ascoli Piceno) e di Larino (Campobasso) di eccedere la media della sovrimposta ai tributi diretti per venticinque anni3 art.
- Legge 12 luglio 1888, n. 5536Colla quale e' autorizzata una maggiore spesa in aumento dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici2 art.
- Legge 12 luglio 1888, n. 5535Colla quale e' autorizzata una maggiore spesa da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo dell'esercizio finanziario 1887-88 pel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in aggiunta alla spesa approvata con la legge 1º giugno 1882, N. 7971 art.
- Legge 12 luglio 1888, n. 5520Concernente il concorso della leva di terra all'aumento del Corpo Reale Equipaggi4 art.
- Legge 12 luglio 1888, n. 5518Che autorizza il Governo ad eseguire la leva di mare della classe 18681 art.
- Legge 12 luglio 1888, n. 5517Che autorizza la spesa occorrente all'acquisto della casa Melzi in Milano per adattarla in servizio degli Istituti d'istruzione superiore2 art.
- Legge 12 luglio 1888, n. 5515Concernente i provvedimenti finanziarii, in conformita' agli allegati A, B e C34 art.
- Legge 8 luglio 1888, n. 5534Colla quale e' autorizzata una maggiore spesa di lire 3,500,000, occorrente per la bonificazione dell'Agro romano, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici3 art.
- Legge 8 luglio 1888, n. 5516Che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere mutui ai Comuni che debbono costruire od ampliare edifizi destinati ad uso di scuole7 art.
- Legge 3 luglio 1888, n. 5505Che accorda una proroga per far valere i titoli ad assegno vitalizio in base alla legge 4 dicembre 1879, N. 51684 art.
- Legge 3 luglio 1888, n. 5504Concernente le pensioni da assegnarsi agli operai borghesi degli stabilimenti militari21 art.
- Legge 30 giugno 1888, n. 5487Colla quale e' approvata la Convenzione stipulata dallo Stato colla Societa' inglese Peninsulare ed Orientale per un servizio marittimo quindicinale tra Venezia e Alessandria d'Egitto41 art.
- Legge 30 giugno 1888, n. 5486Che proroga al 30 giugno 1889 il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione1 art.
- Legge 30 giugno 1888, n. 5485Colla quale e' autorizzata una maggiore spesa da inscriversi nello stato di previsione del Ministero della Marina2 art.
- Legge 30 giugno 1888, n. 5484Colla quale il Governo del Re e' autorizzato ad accertare, riscuotere le imposte e le tasse, ecc., ecc., in conformita' dell'annesso stato di previsione per l'entrata per l'esercizio finanziario 1888-895 art.
- Legge 30 giugno 1888, n. 5483Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89, e in conformita' allo stato di previsione annesso1 art.
- Legge 30 giugno 1888, n. 5482Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario 1888-89, e in conformita' allo stato di previsione annesso1 art.
- Legge 30 giugno 1888, n. 5481Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1888-89, e in conformita' allo stato di previsione annesso1 art.
- Legge 30 giugno 1888, n. 5480Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89, e in conformita' allo stato di previsione annesso2 art.
- Legge 28 giugno 1888, n. 5491Che autorizza il Governo del Re ad acquistare a Pechino un terreno per erigervi un palazzo da assegnarsi come sede alla Legazione italiana in Cina1 art.
- Legge 24 giugno 1888, n. 5489Che abolisce le servitu' di pascolo, di seminare, di vendere erbe o d'imporre tasse a titolo di pascolo, che si esercitano dagli abitanti di alcuni comuni delle provincie ex-pontificie19 art.
- Legge 24 giugno 1888, n. 5471Concernente le disposizioni emanate per la fabbricazione degli alcools e dei vini11 art.
- Legge 24 giugno 1888, n. 5470Colla quale e' convertito in legge il Regio decreto 25 dicembre 1887, N. 5124, (Serie 3ª), concernente lo sgravio della tassa sullo spirito adoperato come materia prima negli usi industriali3 art.
- Legge 24 giugno 1888, n. 5469Che fissa il contingente di 1ª categoria della classe 18682 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5488Che modifica il § a) dell'articolo 5 della legge 28 giugno 1885, N. 3198, (Serie 3ª), che istituisce una riserva navale1 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5465Che modifica, colla sostituzione di alcuni articoli, la legge 3 decembre 1878 sul riordinamento del personale della Regia Marina3 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5464Colla quale e' concessa facolta' al Ministero della Marina di promovere in via provvisoria sino a tutto il 1891; i guardiamarina a sottotenente di vascello1 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5463Colla quale le amministrazioni comunali indicate nell'elenco annesso sono autorizzate ad eccedere coi centesimi addizionali il limite raggiunto nel triennio 1884-861 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5462Le Amministrazioni comunali, indicate nell'elenco annesso, sono autorizzate ad eccedere, coi centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1888, il limite medio raggiunto nel triennio 1884-861 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5461Colla quale le amministrazioni provinciali, indicate nell'elenco annesso, sono autorizzate ad eccedere, con la sovrimposta ai tributi diretti nel 1888, il limite medio raggiunto nel triennio 1884-861 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5460Che autorizza le amministrazioni indicate nell'annesso elenco ad eccedere, con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888, il limite medio raggiunto nel triennio 1884-85-861 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5459Colla quale i comuni di Cancellara, (Potenza), Capracotta e Castelpetroso (Campobasso), sono autorizzati ad accedere, con la sovrimposta ai tributi diretti, il limite medio raggiunto nel triennio 1884-864 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5456Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1888-89, in conformita' allo stato di previsione annesso1 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5455Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1888-89, in conformita' allo stato di previsione annesso1 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5454Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1888-89, in conformita' all'annesso stato di previsione1 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5453Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario 1888-89, in conformita' all' annesso stato di previsione3 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5452Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, in conformita' all'annesso stato di previsione6 art.
- Legge 19 giugno 1888, n. 5447Concernente l'attuazione di quella portante il n. 4511 (Serie 3ª), 31 maggio 1887, relativa ai danneggiati dal terremoto in Liguria nel 18878 art.
- Legge 10 giugno 1888, n. 5458Concernente i reclami, i ricorsi, le opposizioni, ecc. per l'imposta di ricchezza mobile, per quella sui fabbricati, e norme relative6 art.
- Legge 10 giugno 1888, n. 5436Che autorizza il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1888-89 in conformita' all'annesso stato di previsione1 art.
- Legge 10 giugno 1888, n. 5435Che convalida le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 10 luglio 1886 al 30 giugno 188716 art.
- Legge 10 giugno 1888, n. 5431Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a portare le somme, ivi descritte, in aumento al fondo stanziato nel capitolo numero 103 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1887-881 art.
- Legge 13 maggio 1888, n. 5407Che converte in legge il R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125 (Serie 3ª) concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico, e di rettificazione dell'acido impuro1 art.
- Legge 13 maggio 1888, n. 5406Che modifica, colla sostituzione di un'altra, la voce 287 della nuova tariffa dei dazii doganali1 art.
- Legge 13 maggio 1888, n. 5405Che converte in legge il R. decreto 15 dicembre 1887, n. 5098, (Serie 3ª) col quale fu determinata la misura del dazio sui semi oleosi1 art.
- Legge 3 maggio 1888, n. 5402Che approva due contratti stipulati dall'Amministrazione marittima col comune di Monte Argentario (Grosseto)2 art.
- Legge 3 maggio 1888, n. 5400Che accorda la naturalita' italiana ad un suddito estero1 art.
- Legge 3 maggio 1888, n. 5399Che accorda la naturalita' italiana ad un suddito estero1 art.
- Legge 3 maggio 1888, n. 5393Colla quale le amministrazioni comunali indicate nell'unito elenco sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta il limite dei centesimi addizionali1 art.
- Legge 3 maggio 1888, n. 5392Colla quale le provincie di Potenza, Mantova e Verona sono autorizzate ad eccedere il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-861 art.
- Legge 3 maggio 1888, n. 5388Colla quale sono autorizzate maggiori spese in aggiunta alle assegnazioni del Ministero della Marina1 art.
- Legge 3 maggio 1888, n. 5387Sono autorizzate maggiori spese in aggiunta alle assegnazioni del Ministero dei Lavori Pubblici1 art.
- Legge 3 maggio 1888, n. 5381Concernente la nomina d'un deputato a ministro o a sotto segretario di Stato3 art.
- Legge 30 aprile 1888, n. 5370Colla quale il Governo del Re e' autorizzato a dare esecuzione all'annesso Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Spagna, conchiuso a Roma il 26 febbraio 188825 art.
- Legge 29 marzo 1888, n. 5303Colla quale si autorizzano maggiori spese in aggiunta alla assegnazione del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 1886-18871 art.
- Legge 29 marzo 1888, n. 5302Colla quale si autorizzano maggiori spese in aggiunta alle assegnazioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario 1886-18871 art.
- Legge 29 marzo 1888, n. 5301Colla quale si autorizzano maggiori spese in aggiunta alle assegnazioni dei Ministeri del Tesoro e di Grazia, Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario 1886-871 art.
- Legge 29 marzo 1888, n. 5300Colla quale si autorizzano maggiori spese in aggiunta alle assegnazioni dei Ministeri del Tesoro e di Grazia, Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario 1886-871 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5312Colla quale si autorizzano le provincie dl Chieti, Massa-Carrara e Vicenza ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1888, il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-861 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5311Colla quale e' data autorizzazione al comune di Casalciprano di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-862 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5310Colla quale e' data autorizzazione ai comuni di Spezia, Pareto e Veleso di eccedere, colla sovrimposta ai tributi diretti 1887, il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-861 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5309Colla quale e' data autorizzazione alle provincie di Napoli e di Sassari e ad alcuni comuni, escluso quello di Nettuno, di eccedere, colla sovrimposta ai tributi diretti 1887, il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-864 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5308E' data autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-862 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5299Che accorda la naturalita' italiana a un suddito estero1 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5298Che accorda la naturalita' italiana a un suddito estero1 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5297Che accorda la naturalita' italiana a un suddito estero1 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5296Che accorda la naturalita' italiana a un suddito estero1 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5294Colla quale e' autorizzata una maggiore spesa straordinaria in aumento ai fondi stanziati colle leggi nn. 1506 e 47722 art.
- Legge 25 marzo 1888, n. 5287Approva sei contratti di vendita e tre di permuta2 art.
- Legge 22 marzo 1888, n. 5286E' autorizzata una maggiore spesa in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio della guerra2 art.
- Legge 22 marzo 1888, n. 5285Concernente il computo degli anni di servizio per fissare le pensioni2 art.
- Legge 22 marzo 1888, n. 5282Che autorizza una maggiore spesa, in aggiunta allo stanziamento del Capitolo 25 del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 18881 art.
- Legge 22 marzo 1888, n. 5281Colla quale il Ministro della Guerra e' autorizzato ad aprire nell'anno 1888 un concorso speciale per coprire le vacanze che si verificheranno nei sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio, e norme da seguirsi8 art.
- Legge 22 marzo 1888, n. 5272Che autorizza le maggiori spese in aggiunta alle assegnazioni del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1886-871 art.
- Legge 22 marzo 1888, n. 5271Che autorizza le maggiori spese in aggiunta alle assegnazioni del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1886-871 art.
- Legge 22 marzo 1888, n. 5270Che autorizza le maggiori spese in aggiunta alle assegnazioni del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1886-871 art.
- Legge 22 marzo 1888, n. 5269Colla quale sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1887-885 art.
- Legge 1 marzo 1888, n. 5238Concernente il rimboscamento ed il rinsodamento dei terreni montuosi, e norme da seguirsi21 art.
- Legge 29 febbraio 1888, n. 5222Che proroga il Trattato di Commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna1 art.
- Legge 12 febbraio 1888, n. 5202Che autorizza il Governo del Re ad aderire alla Convenzione fillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 18815 art.
- Legge 12 febbraio 1888, n. 5195Sul riordinamento dei Ministeri2 art.
- Legge 12 febbraio 1888, n. 5194Che porta modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con legge del 14 luglio 1887, numero 4703 (Serie 3ª)4 art.
- Legge 10 febbraio 1888, n. 5190In virtu' della quale i RR. decreti del 30 dicembre 1887, nn. 5127, 5128, 5129 e 5130 (Serie 3ª), relativi alla proroga del trattato di commercio e di navigazione e al mantenimento provvisorio del trattamento doganale stabilito dalla tariffa, approvata con R. decreto 9 agosto 1883, n. 1590, in vigore per i filati e le catene ordite di cotone e i rottami di ferro e di acciaio, vengono convertiti in legge, ecc2 art.
- Legge 2 febbraio 1888, n. 5192Che fissa le norme e le disposizioni secondo le quali debbono essere ordinati i Consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale, sia volontari che obbligatori17 art.
- Legge 29 gennaio 1888, n. 5201Che fissa le norme per il pagamento dei contributi che le provincie e gli altri enti interessati debbono fare allo Stato per le opere idrauliche classificate in 2ª categoria2 art.
- Legge 25 gennaio 1888, n. 5177Sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo9 art.
- Legge 25 gennaio 1888, n. 5174Che abolisce i tribunali di commercio5 art.