Art. 14 — Contratti di servizi a tacito rinnovo

Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 65 e' aggiunto il seguente: «Art. 65-bis (Contratti di servizi a tacito rinnovo). - 1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, e' tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui puo' inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo e' inviata per iscritto, tramite sms o altra modalita' telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese».

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-30;214~art14 · fonte del testo

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