[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere piu' efficiente la vigilanza governativa sulle societa' cooperative, con la seguente modificazione: All'art. 11 del decreto, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonche' agli istituti ed enti cooperativi di credito soggetti alla vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi dei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, ed a quelli di assicurazione soggetti al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 giugno 1931 - Anno IX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Bottai - Mosconi -
[9]Rocco - Acerbo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 27 agosto 1931
