[1]Limite al trattamento ai fini della protezione dei dati personali e di altre informazioni

[2]1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, ciascuna Parte puo' trattare i dati acquisiti ai sensi del presente accordo:

  • a)per la finalita' delle proprie indagini criminali;
  • b)per prevenire una grave minaccia alla propria pubblica sicurezza;
  • c)nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi alle indagini di cui alla lettera a); oppure
  • d)per qualsiasi altro scopo, soltanto con il previo consenso della Parte che ha trasmesso i dati. 2. Le Parti non comunicano i dati forniti ai sensi del presente accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie. 3. Una Parte puo' effettuare un'interrogazione automatizzata degli schedari di DNA o dati dattiloscopici dell'altra Parte, a norma degli articoli 4 o 7, e trattare i dati ottenuti attraverso tale interrogazione, compresa la comunicazione dell'esistenza o meno di un riscontro positivo, unicamente al fine di:
  • a)accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
  • b)predisporre e inoltrare una successiva domanda di assistenza conformemente alla legislazione nazionale, incluse le norme sull'assistenza giudiziaria, in caso di concordanza dei dati; oppure c) effettuare la registrazione, secondo quanto richiesto o consentito dalla propria legislazione nazionale. 4. La Parte che gestisce lo schedario puo' trattare i dati che le vengono trasmessi dalla Parte che interroga nel corso dell'interrogazione automatizzata di cui agli articoli 4 e 7 solo se tale trattamento e' necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata all'interrogazione o effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 14. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle interrogazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalita' di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettere b) e c).

Testo vigente dal 16 luglio 2014

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