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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987
Legge 9 aprile 1990, n. 99
- Aggiornato al
- 2 maggio 1990
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro…
- Art. 3La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare alla RAI-Radio televisione…
- Art. 4Eventuali ricapitalizzazioni per perdite del bilancio della RAI debbono essere…
- Art. 5La somma prevista dall'articolo 4, comma terzo, dell'accordo di cui all'articolo 1…
- Art. 6All'onere di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede…
- Art. 7La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
