ARTICOLO XI. SCIOGLIMENTO 1. L'Istituto puo' essere sciolto se un voto a maggiornaza dei quattro quinti dei membri dell'Assemblea determina che l'Istituto non e' piu' necessario o non e' piu' in grado di funzionare con efficacia. 2. In caso di scioglimento, tutti i beni dell'Istituto che rimangono dopo il pagamento dei suoi obblighi legali saranno distributi ad organismi aventi scopi simili a quelli dell'Istituto in conformita' con quanto sara' deciso dall'Assemblea in consultazione con il Consiglio.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;98~accordo-artxi · fonte del testo

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