1. Qualsiasi Stato al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione, puo' indicare il territorio o i territori cui si applichera' il presente Protocollo e specificare la misura con cui si impegna affinche' le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori. 2. Qualsiasi Stato puo', in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di mesi due dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avra' effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di mesi due dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale. 4. Una dichiarazione resa confermemente al presente articolo sara' considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 63 della Convenzione. 5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtu' della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtu' di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all'articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;98~protocollo-art6 · fonte del testo

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