delle Commissioni par. 1. Le modificazioni decise dalle Commissioni sono notificate dall'Ufficio centrale agli Stati membri. par. 2. Tali decisioni entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello nel corso del quale l'Ufficio centrale le ha notificate agli Stati membri, salvo l'opposizione di un terzo degli Stati membri: formulata entro quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione. Tuttavia, se uno Stato membro formula delle obiezioni avverso una decisione della Commissione di revisione, nel termine di quattro mesi e denunzia la Convenzione non piu' tardi di due mesi prima della data prevista per l'entrata in vigore di tale decisione, quest'ultima non entra in vigore che al momento in cui la denunzia da parte dello Stato interessato produce effetto.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art21 · fonte del testo

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