' di conto - Corso di conversione o di accettazione delle valute par. 1. L'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' il Diritto speciale di prelievo come definito dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni. par. 2. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo quanto stabilito da tale Stato. Tale calcolo deve esprimere in valuta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1. par. 3. Per uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale, la cui legislazione non permette l'applicazione dei par. 1 o 2, l'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' considerata uguale a tre franchioro. Il franco-oro e' definito da 10/31 di grammo d'oro al titolo di 0,900. La conversione del franco-oro deve esprimere in valuta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1. par. 4. Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione e ogni volta che si produce un mutamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della propria valuta nazionale in rapporto all'unita' di conto, comunicano all'Ufficio centrale il loro metodo di calcolo conformemente al par. 2 oppure i risultati della conversione conformemente al par. 3. L'Ufficio centrale notifica queste informazioni agli Stati. par. 5. La ferrovia deve pubblicare i corsi ai quali:

  • a)effettua la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, pagabili in valuta nazionale (corso di conversione);
  • b)accetta in pagamento valute estere (corso di accettazione).

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art7 · fonte del testo

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