, imballaggio e marcatura della merce par. 1. Allorche' la ferrovia accetta al trasporto una merce che presenta segni manifesti di avaria, puo' esigere che lo stato di essa sia indicato nella lettera di vettura. par. 2. Allorche' la merce per sua natura esige un imballaggio, il mittente deve imballarla in modo tale che sia preservata in corso di trasporto da perdita totale o parziale e da avaria e che non possa produrre danni alle persone, al materiale o ad altre merci. L'imballaggio deve, inoltre, essere conforme alle prescrizioni in vigore alla stazione di partenza. par. 3. Se il mittente non si attiene alle prescrizioni del par. 2, la ferrovia puo' rifiutare la merce o esigere che il mittente riconosca, sulla lettera di vettura, la mancanza dell'imballaggio o il suo stato difettoso descrivendolo esattamente. par. 4. Il mittente e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti dalla mancanza o dallo stato difettoso dell'imballaggio ed e' tenuto particolarmente a risarcire il danno derivante alla ferrovia da tale fatto. In mancanza di annotazioni nella lettera di vettura, la prova della mancanza o dello stato difettoso dell'imballaggio incombe alla ferrovia. par. 5. Salve le eccezioni previste nelle tariffe, il mittente di una spedizione in piccole partite deve indicare su ciascuno dei colli o su di una etichetta accettata dalla ferrovia, in forma chiara e in maniera indelebile che non dia luogo a confusione e concordi esattamente con le indicazioni esposte nella lettera di vettura:

  • a)il nome e l'indirizzo del destinatario;
  • b)la stazione destinataria. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono altresi' figurare su di ogni componente del carico dei carri completi spediti in traffico ferroviario-marittimo e che devono essere trasbordati. Le indicazioni e le etichette vecchie devono essere rese illeggibili o tolte dal mittente. par. 6. Salve le eccezioni previste nelle disposizioni complementari o nelle tariffe, le merci fragili o che sono suscettibili di sparpagliarsi nei carri, nonche' quelle che potrebbero sporcare o danneggiare le altre merci, sono trasportate unicamente a carro completo, sempre che tali merci non siano imballate o riunite in modo da impedire che si rompano, si perdano, oppure sporchino o danneggino altre merci.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art19 · fonte del testo

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