e spese anticipate par. 1. Il mittente puo' gravare la merce di assegno fino a concorrenza del suo valore al momento dell'accettazione alla stazione mittente. L'importo dell'assegno deve essere indicato nella valuta del paese di partenza; le tariffe possono prevedere delle eccezioni. par. 2. La ferrovia non e' tenuta a pagare l'assegno se non in quanto l'importo sia stato versato dal destinatario. Questo importo deve essere messo a disposizione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di detto versamento; sono dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all'anno dalla scadenza di detto termine. par. 3. Se la merce e' stata riconsegnata, in tutto o in parte, al destinatario senza il preventivo incasso dell'assegno, la ferrovia deve risarcire il mittente del danno fino a concorrenza dell'importo dell'assegno, salvo rivalsa verso il destinatario. par. 4. La spedizione contro assegno da' luogo alla riscossione di una tassa fissata dalle tariffe; detta tassa e' dovuta anche se l'assegno e' annullato o ridotto in conseguenza di una modificazione del contratto di trasporto conformemente all'articolo 30, par. 1. par. 5. Le spese anticipate sono ammesse soltanto in base alle disposizioni vigenti presso la stazione di partenza. par. 6. L'importo dell'assegno e quello delle spese anticipate devono essere scritte in cifre sulla lettera di vettura.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art17 · fonte del testo

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