di perdita parziale o di avaria dei bagagli par. 1. Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale o un'avaria dei bagagli oppure se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia deve compilare, senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto, un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato dei bagagli, la loro massa e possibilmente l'entita' del danno, la causa e il momento in cui si e' prodotto. Una copia di tale processo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. par. 2. Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, puo' richiedere che lo stato e la massa dei bagagli nonche' la causa e l'ammontare del danno vengano accertati da un esperto nominato dalle parti o dall'autorita' giudiziaria. Tale procedura e' soggetta alle leggi ed ai regolamenti dello Stato in cui l'accertamento ha luogo. par. 3. Nel caso di perdita di colli, l'avente diritto, per facilitare le ricerche della ferrovia, deve fornire una descrizione dei colli perduti, la piu' esatta possibile.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art48 · fonte del testo

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