, restituzione e pagamento supplementare par. 1. Il prezzo di trasporto e' rimborsato in tutto o in parte, quando:

  • a)il biglietto non e' stato utilizzato o lo e' stato parzialmente;
  • b)il biglietto, per mancanza di posto, e' stato utilizzato in una classe o in un treno di una categoria di prezzo inferiore a quella per la quale e' stato rilasciato;
  • c)i bagagli sono stati ritirati, alla stazione di partenza, o consegnati in una stazione intermedia. par. 2. Le tariffe internazionali stabiliscono i documenti e le attestazioni da presentare a corredo della richiesta di rimborso, le somme da rimborsare, nonche' le tasse da dedursi. Dette tariffe possono escludere, in casi determinati, il rimborso del prezzo di trasporto o subordinarlo a determinate condizioni. par. 3. Ogni domanda di rimborso basata sui paragrafi precedenti e sull'articolo 10, par. 1, b), e' irricevibile se non viene presentata alla ferrovia nel termine di sei mesi. Tale termine comincia a decorrere, per i biglietti, dal giorno successivo alla scadenza della loro validita', e per gli scontrini dei bagagli, dal giorno della loro emissione. par. 4. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel calcolo o nella percezione del prezzo di trasporto e di altre spese, la differenza riscossa in piu' deve essere rimborsata dalla ferrovia, quella pagata in meno deve essere versata a quest'ultima, soltanto se la differenza superi 1 unita' di conto per biglietto o per scontrino di bagagli. par. 5. Per il calcolo della differenza in piu' o in meno, occorre applicare il corso del cambio ufficiale del giorno in cui e' stato riscosso il prezzo del trasporto. Se il pagamento e' stato effettuato in una moneta diversa da quella di riscossione, il corso applicabile e' quello del giorno in cui ha luogo tale pagamento. par. 6. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, e in mancanza di accordi tra le ferrovie, valgono le prescrizioni in vigore nello Stato di partenza.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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