e spedizione dei bagagli par. 1. La registrazione dei bagagli si effettua soltanto su presentazione di biglietti validi almeno sino alla stazione destinataria dei bagagli e per l'itinerario indicato sui biglietti. Se il biglietto e' valido per diversi itinerari, o se il luogo di destinazione e' servito da diverse stazioni, il viaggiatore deve indicare esattamente l'itinerario da seguire o la stazione per la quale la registrazione deve effettuarsi. La ferrovia non risponde delle conseguenze risultanti dalla inosservanza di questa disposizione da parte del viaggiatore. par. 2. Se le tariffe lo prevedono, il viaggiatore puo', durante il periodo di validita' del suo biglietto, fare registrare i bagagli per il percorso totale o per qualunque frazione di tale percorso. par. 3. Le tariffe stabiliscono se ed a quali condizioni i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti o per un itinerario diverso da quello indicato sul biglietto presentato. Quando le tariffe prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti, le disposizioni delle Regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai bagagli si applicano analogicamente allo speditore dei bagagli. par. 4. Le tasse di porto dei bagagli devono essere pagate all'atto della registrazione. par. 5. Per il resto, le formalita' di registrazione dei bagagli sono stabilite dalle disposizioni in vigore nella stazione che provvede alla registrazione. par. 6. Il viaggiatore puo' indicare, in conformita' delle condizioni in vigore nella stazione che provvede alla registrazione, il treno con il quale i suoi bagagli debbono essere spediti. Se il viaggiatore non si avvale di tale facolta', l'inoltro si effettua con il primo treno utile. Se i bagagli debbono essere trasbordati in una stazione di coincidenza, il trasporto deve effettuarsi con il primo treno che assicuri il servizio ordinario dei bagagli. L'inoltro dei bagagli alle condizioni sopra indicate viene effettuato in quanto non ostino le formalita' richieste, in partenza o durante il trasporto, dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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