speciale

  • 1)E' costituito un fondo speciale per consentire all'Organizzazione adottare e finanziare le ulteriori misure che fossero necessarie per provvedere all'attuazione delle clausole dell'Accordo che riguardano il funzionamento dello stesso e, in particolare, la verifica del volume delle scorte di cui al paragrafo 2 dell'articolo 51.
  • 2)I contributi al Fondo sono versati dai paesi membri esportatori in proporzione alle rispettive esportazioni di direzione dei membri importatori.
  • 3)Al momento in cui il direttore esecutivo presenta il bilancio amministrativo di cui all'articolo 25 sottopone al tempo stesso il piano delle attivita' da finanziarsi attraverso il bilancio del Fondo, il quale sara' approvato dai membri esportatori alla maggioranza dei 2/3 dei voti.
  • 4)Il contributo che ciascun paese membro esportatore e' tenuto a versare e' calcolato sulla base del bilancio del fondo speciale; e' pagabile in dollari USA ed esigibile alla stessa data in cui sono esigibili i contributi al bilancio amministrativo.
  • 5)Il fondo e' gestito e amministrato da un comitato composto dei membri esportatori che fanno parte del comitato esecutivo, con la cooperazione del direttore esecutivo; i relativi conti sono soggetti a verifica annuale ad opera di un esperto ufficiale, cosi' come previsto dall'articolo 27 per i conti dell'Organizzazione.
  • 6)I contributi stabiliti conformemente al disposto del paragrafo 4 del presente articolo sono pagabili alle condizioni stabilite dal comitato. Lo sanzioni per il mancato pagamento dei contributi sono le seguenti:
  • a)sa un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, verra' automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al comitato;
  • b)se il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perdera' anche il proprio diritto di voto in meno al comitato esecutivo ed al consiglio;
  • c)se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi, al paese membro di cui trattasi sara' assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non e' ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato, il direttore esecutivo tratterra' i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffe' per il quale il contributo e' dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo portera' il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potra' modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolera' i bolli in questione non appena l'intero pagamento sara' effettuato.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art55 · fonte del testo

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