Nel titolo II, sezione 3, della Convenzione del 1968 e' aggiunto l'articolo seguente: "ARTICOLO 12-bis. I rischi di cui all'articolo 12, quinto comma, sono i seguenti:

  • 1)ogni danno:
  • a)subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
  • b)subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
  • 2)ogni responsabilita', salvo per danni all'integrita' fisica dei passeggeri o ai loro bagagli,
  • a)risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1° lettera a), sempreche' la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave e' immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
  • b)derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1°, lettera b);
  • 3)ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego ed il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1°, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio;
  • 4)ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1° a 3°".

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967~art9 · fonte del testo

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