[1]Imposte considerate

[2]1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di una Parte Contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (b) per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; (i) l'imposta sugli utili; (ii) l'imposta sui salari; e (iii) l'imposta sulla proprieta'; ancorche' riscosse mediante accertamento. 4. L'Accordo si applichera' alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti, nonche' ad ogni altra imposta che rientra nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo che una Parte Contraente potra' istituire in futuro. Le autorita' competenti delle Parti contraenti comunicheranno vicendevolmente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali. 5. Le imposte esistenti, nonche' le imposte istituite dopo la firma del presente Accordo, sono di seguito definite quali «imposta italiana» oppure «imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong», a seconda del contesto.

Testo vigente dal 7 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;96~accordo-art2 · fonte del testo

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